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Bonus barriere architettoniche: come funziona la detrazione per due edifici distinti

In caso di due edifici distinti e catastalmente autonomi, che però condividono un unico accesso carrabile e pedonale, la detrazione legata a interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e il relativo limite di spesa applicabile devono essere calcolati separatamente per ciascun edificio, in base alla sua categoria catastale. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 89 del 7 aprile 2025. 

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, nel caso specifico deve essere applicata la normativa rimasta in vigore fino al 29 dicembre 2023, dal momento che la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) dichiarata dal contribuente è datata 7 settembre 2023. Si ricorda infatti che dal 30 dicembre 2023 il Dl n. 212 del 2023 ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni sulla detrazione, limitando l’ambito degli interventi agevolabili esclusivamente ad alcune categorie di lavori, come la realizzazione di scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. 

Ma, se prima di tale data era già stato presentato – nel caso fosse previsto – il titolo abilitativo per gli interventi, oppure i lavori erano già avviati o era già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e versato un acconto sul prezzo, si continuano ad applicare le disposizioni precedenti. 

La risposta arriva in seguito all’istanza presentata da un contribuente proprietario di un complesso immobiliare costituito da due edifici separati, uno appartenente alla categoria catastale B/5 e l’altro alla categoria catastale C/6, per i quali ha avviato lavori di adeguamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevedendo la realizzazione di percorsi esterni e l’automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli. Il contribuente ha presentato la Cila in data 7 settembre 2023, mentre i lavori sono iniziati il 7 ottobre 2023. 

Nel fornire la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato quanto stabilito dalla normativa di riferimento. Nel dettaglio, la detrazione fiscale per il superamento delle barriere architettoniche è regolata dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020, successivamente modificato dal Dl n. 212/2023), per il quale la detrazione del 75% è riconosciuta, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. 

La detrazione, che si applica anche alla realizzazione di percorsi esterni e agli interventi di automazione degli impianti degli edifici, inclusi quelli per l’apertura e chiusura dei cancelli, e alle spese per lo smaltimento e la bonifica degli impianti sostituiti, si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore a: 

50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici composti da due a otto unità immobiliari;
30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

La disciplina della detrazione è stata modificata dall’articolo 3 del Dl n. 212/2023 a partire dal 30 dicembre 2023. In particolare, è stato limitato l’ambito oggettivo dell’agevolazione agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.



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